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Trasparenza sui contratti di lavoro: più informazioni per i nuovi assunti

informazioni contratto di lavoro

Dal 13 Agosto 2022 anche in Italia la trasparenza sui contratti di lavoro è legge. È entrato in vigore il cosiddetto decreto trasparenza (Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio. Lo scopo del decreto è assicurare ai lavoratori tutte le informazioni necessarie a conoscere le loro condizioni di lavoro, così da adeguarsi alla direttiva UE 2019/1152 relativa proprio a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Le nuove disposizioni, in realtà, sono una modifica a un decreto già esistente, il Decreto legislativo n. 152 del 1997 che già prevedeva che i datori di lavoro comunicassero le informazioni essenziali riguardanti il contratto di lavoro ai propri dipendenti. Il nuovo decreto amplia molto il corredo informativo da rendere al lavoratore già abbastanza ampio. In sostanza gli oneri burocratici dei datori di lavoro sono notevolmente aumentati, e lo hanno fatto in pieno agosto.

Per questo motivo sia l’ADC (Associazione Dottori Commercialisti) che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno chiesto al Ministro del Lavoro Andrea Orlando una ampia e profonda revisione del decreto.

Ma vediamo quali sono i nuovi obblighi.

A chi si applica e a chi non si applica il nuovo decreto?

Come previsto dall’articolo 1 il decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.

Secondo la normativa le nuove regole si applicano a:

  • tutti i contratti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, compreso il lavoro agricolo;
  • i contratti particolari, ad esempio i contratti di lavoro in somministrazione, intermittente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche quelli di prestazione occasionale;
  • i contratti di lavoro domestico con alcune eccezioni;
  • contratti speciali come quelli per i lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca;

Sempre secondo l’articolo 1 rimangono esclusi:

  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con lavoratori autonomi;
  • i rapporti di lavoro predeterminato ed effettivo di durata molto breve (uguale o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di 4 settimane consecutive);
  • i contratti di agenzia;
  • i contratti nell’impresa familiare

 

Quali sono gli obblighi informativi dei datori di lavoro?

Innanzitutto, a chi viene assunto dal 1° agosto le aziende dovranno fornire informazioni aggiuntive sul rapporto di lavoro già al momento dell’assunzione. Per i contratti già in corso l’obbligo sorge nel caso in cui il dipendente ne faccia richiesta; in questo caso l’azienda ha 60 giorni di tempo per dare tutte le informazioni al lavoratore.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, secondo l’articolo 3 del decreto il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico.

L’articolo 4 riscrive praticamente alcuni degli articoli del vecchio decreto che prevedono l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. In sostanza dovranno essere date informazioni su:

  • Il tipo di contratto, la data di inizio (anche la data di fine del rapporto di lavoro se si tratta di un contratto a tempo determinato);
  • l’inquadramento, la categoria, il livello e la qualifica;
  • i cambiamenti del contratto di lavoro dopo l’assunzione

Cosa è cambiato dal precedente decreto?

Vediamo ora quali sono le modifiche rispetto al decreto 152/97.

L’articolo 1 prevede l’indicazione dell’identità delle parti, compresa quella dei co-datori. Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro andrà indicata anche l’identità delle imprese utilizzatrici.

Tra le altre novità c’è l’obbligo di indicare:

  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti
    che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro
    e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;
  • ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”. Devono infatti essere comunicate le modalità di funzionamento di questi sistemi e i parametri che vengono utilizzati per valutare le prestazioni, oltre ai processi di correzione dei controlli automatici.

Per quanto riguarda i tempi di lavoro il nuovo decreto richiede di indicare “la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile”. Oltre a questose il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico”.

Infine, premesso che con la consegna del contratto individuale di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti (ad es. orario di lavoro giornaliero per numero dei giorni alla settimana, importo della retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina nel dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali.

Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi

I datori di lavoro che non rispetteranno le comunicazioni previste dalla legge possono incorrere in sanzioni in base al tipo di omissione, ma si può arrivare ai 1500 euro per lavoratore

Come si può notare vi è un enorme aggravio di oneri burocratici nella gestione dei rapporti di lavoro. Per questo motivo il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva indirizzato una lettera, a firma della Presidente Marina Calderone, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, per chiedere la revisione immediata del decreto Trasparenza. Stessa cosa aveva fatto anche l’ADC (Associazione dottori commercialisti). Ma nessuna proroga è stata concessa e da sabato 13 agosto la nuova normativa entrerà in vigore.

Leggi tutto il decreto in Gazzetta Ufficiale

 

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