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La richiesta di Green Pass non viola la riservatezza sanitaria

La III Sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5130/2021, emessa in sede cautelare, ha stabilito che

la richiesta di esibire il Green pass da parte dei soggetti incaricati del controllo non viola la privacy ed è legittima.

È stata così confermata  la decisione cautelare n. 4281/2021 emessa dal Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso di quattro cittadini, non vaccinati, che avevano impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, relative al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell’infezione SARS-CoV-2, mediante l’impiego della certificazione verde COVID-19 (cd. “Green pass”).

Gli appellanti lamentavano:

  • la lesione al loro diritto alla riservatezza sanitaria;
  • il rischio di discriminazioni nello svolgimento di attività condizionate al possesso della certificazione verde;
  • un pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi;.
  • il contrasto con la disciplina dell’Unione europea e con la Costituzione italiana, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali sanitari.

Secondo il Consiglio di Stato, i cittadini, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione,

non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus).

Inoltre secondo il CdS “eventuali concrete ed effettive lesioni future di tale diritto potranno essere contrastate mediante gli strumenti amministrativi e processuali ordinari“.

La III Sezione evidenzia altresì che il D.P.C.M. impugnato ha ad oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell’istituto del cd. Green pass essendo non andando a disciplinare, invece, i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un’attestazione di “negatività” al virus, cui gli appellanti riconducono i lamentati effetti discriminatori.

Riguardo all’ipotetica coercizione derivante dal doversi vaccinare o, in alternativa, di doversi sottoporre a frequenti tamponi, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di ricorso «in mancanza di specifiche allegazioni intese a specificare il pregiudizio individualmente subito dagli appellanti»; il danno è infatti rimasto ipotetico e non è stato puntualmente individuato.

Sulla questione non è ancora detta la parola fine, perché l’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, avendo natura cautelare  è, per sua natura, sommaria.